Art. 4.
(Diritto di elettorato dei cittadini europei).

      1. La presente legge non pregiudica la disciplina più favorevole eventualmente stabilita dalla legge statale o regionale in materia di diritto di elettorato attivo e passivo e relative modalità di esercizio per i cittadini appartenenti a Paesi dell'Unione europea, anche in ottemperanza ad obblighi comunitari.